Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che
seguono.
Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato
dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero
che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la
lealtà, la probità e il sano agonismo”.
Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il
cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di
calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a
precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.
Ciò premesso, questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene,
conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro
di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una
causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società
S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente.
minchia che bastonata