Pignoramento beni, informazioni

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=NeXuS=

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Ho bisogno di un'informazione. Se il giudice con ordinanza dispone che il terzo pignorato debba mettere a disposizione del creditore pignoratizio una certa somma, entro quando bisogna pagare? Abbiamo ricevuto dallo studio legale il verbale di udienza che dispone il pignoramento con ordinanza, e nella lettera di accompagnamento veniamo invitati a disporre bonifico a favore del creditore. L'unica cosa che non capisco è se esiste un termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato, non ho avuto nessun riscontro neanche dal codice di procedura civile. //content.invisioncic.com/a283374/emoticons/emoticons_dent1005.gif

 
Ho bisogno di un'informazione. Se il giudice con ordinanza dispone che il terzo pignorato debba mettere a disposizione del creditore pignoratizio una certa somma, entro quando bisogna pagare? Abbiamo ricevuto dallo studio legale il verbale di udienza che dispone il pignoramento con ordinanza, e nella lettera di accompagnamento veniamo invitati a disporre bonifico a favore del creditore. L'unica cosa che non capisco è se esiste un termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato, non ho avuto nessun riscontro neanche dal codice di procedura civile. :asd:
Da quello che dici deduco che vi è già stata la dichiarazione ex 547 e ss. del terzo pignorato e che non vi siano contestazioni in merito.

Visto che parli di somme, immagino che si tratti di pignoramento di crediti.

Credo che si tratti allora di un'ordinanza di assegnazione delle somme a conclusione dell'esecuzione, per la quale il 553 c.p.c ci dice che

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili (1) immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (2) le assegna in pagamento (3), salvo esazione (4), ai creditori concorrenti (5).

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo (6) l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [disp. att. 164].

L'ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario contro il terzo pignorato, se si tratta quindi di somme esigibili immediatamente, a norma del 553, il giudice semplicemente ordina di pagare subito senza fissare un termine.

La cessione opera pro solvendo, quindi se il terzo pignorato non paga il creditore potrà di nuovo aggredire il debitore esecutato.

Dovrebbe comportarsi come un normale titolo esecutivo. :hmm:

Ma non ti hanno notificato il precetto? Solo un "invito bonario" a pagare?

 
Ultima modifica da un moderatore:
Esatto, solo una lettera degli avvocati che allegano il verbale di udienza e indicano l'iban. Ricordo ben poco del processo esecutivo.

 
incredibile come in questa materia mi sembra tutto una gran supercazzola quello che viene scritto. giuro mi sembra un'altra lingua, non capisco una bega.

scusate, potete continuare

 
Ma non ti hanno notificato il precetto? Solo un "invito bonario" a pagare?
Non è poi così strano. Inviare la diffida prima del precetto è una prassi comune tra gli studi legali poco aggressivi. :asd:

 
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