Se, dunque, il factum principis, che le stesse decisioni endofederali non negano, va individuato
nelle due richiamate Note del Dipartimento di prevenzione, ne deriva che la condotta attesa dalla
SSC Napoli è divenuta impossibile per effetto dei richiamati provvedimenti, che escludono,
peraltro, considerato il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabilità di quest’ultima
società. Responsabilità che, di certo, non può essere individuata, come invece concludono le
decisioni endofederali, nella richiesta di chiarimenti circa la condotta da tenere. Infatti, sotto questo
profilo, la SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che
rimanda, con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID19 di un calciatore, alla citata Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque,
all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente; la quale in presenza di un caso
positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali
da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2,
comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi necessari (sorveglianza attiva,
quarantena, ecc.), le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la
descrizione dei possibili sintomi clinici.
Ne discende che la richiesta di informazioni e chiarimenti, lungi dall’essere un atto preordinato a
precostituire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, è invece la diretta applicazione
della richiamata Circolare, che è l’atto normativo gerarchicamente superiore, rispetto al quale
cedono tutte le norme federali incompatibili con il medesimo.
Ne discende, ancora, non solo l’assenza di mala fede da parte della SSC Napoli, che ha agito in
piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche la infondatezza della tesi,
sostenuta dalla CSA, del c.d. dolo da preordinazione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo
da parte della Società e della sussistenza di un provvedimento, che è il factum principis, e che ha
reso impossibile una condotta diversa. Ne deriva ancora che le ulteriori considerazioni della CSA
sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligatoria” anziché “facoltativa” la
deroga della trasferta in bolla, prevedendo l’effettuazione dei tamponi il giorno della partita per il
gruppo squadra, non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicabili in quanto
successivo agli eventi