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Quindi gentilmente abbassate i torni e i termini, offese più o meno velate, termini offensivi, provocazioni eccetera.
Le opinioni ci stanno e le polemiche anche, sono il sale delle discussionim non sono quelle il problema, ma non si accetteranno più offese alle persone, di qualsiasi tipo, ad utenti o staff è uguale.

Quindi, per non chiudere tutto e salvaguardare la maggioranza SANA, Il prossimo che offende si becca un oscuramento di 2 mesi (a salire) per direttissima. E se vedremo più utenti non attenersi al Warning, prenderemo in considerazione la decisione drastica di bannare certi argomenti dal Forum.

Buon proseguimento
 
Ma io dubito che qualcuno dia aggravanti ad uno che spara ad uno che ha un' arma giocattolo non riconoscibile quindi penso i 2 episodi sono ugualemnte rilevanti
No ovviamente non l'ho mai intesa come aggravante, però in questo caso diventa un elemento. Se invece la inserisci nell'altro contesto di cui ho parlato, ossia nella concitazione del momento o magari a fronte di una minaccia diretta a un tuo caro, lo è decisamente meno o praticamente nulla, se spari hai dovuto prendere una decisione in una frazione di secondo.
 
Spero si riesca in qualche modo ad ottenere la grazia, sto povero cristo non aveva modo di uscirne
 
No ovviamente non l'ho mai intesa come aggravante, però in questo caso diventa un elemento. Se invece la inserisci nell'altro contesto di cui ho parlato, ossia nella concitazione del momento o magari a fronte di una minaccia diretta a un tuo caro, lo è decisamente meno o praticamente nulla, se spari hai dovuto prendere una decisione in una frazione di secondo.
Per me non e' un elemento e non penso che se il gioielliere avesse sparato dentro la gioielleria gli avrebbero dato eccesso di leggittima difesa perche' le armi erano giocattolo.
Io penso sia un elemento irrilevante il fatro che le armi siano vere o giocattolo se ben mimetizzate
 
Per me non e' un elemento e non penso che se il gioielliere avesse sparato dentro la gioielleria gli avrebbero dato eccesso di leggittima difesa perche' le armi erano giocattolo.
Io penso sia un elemento irrilevante il fatro che le armi siano vere o giocattolo se ben mimetizzate
Ma ho scritto proprio quello, non sarebbero state nulla in quel caso :rickds:

Nel momento in cui li rincorri e commetti un reato, il fatto che i rapinatori avessero anche delle armi giocattolo diventa un elemento, nel senso che entra all'interno del discorso e non necessariamente in termini aggravanti.
 
Ma ho scritto proprio quello, non sarebbero state nulla in quel caso :rickds:

Nel momento in cui li rincorri e commetti un reato, il fatto che i rapinatori avessero anche delle armi giocattolo diventa un elemento, nel senso che entra all'interno del discorso e non necessariamente in termini aggravanti.
Ma onestamente siccome distingui tra concitazione e lo sparare alle spalle dove io reputo non sia mai da considerare elemento aggravante o attenuante dato che e' irrilevante nel considerare pericoloso o meno un soggetto che in quel momento sta impugnando un'arma e onestamente vedendo gli anni dati per il.duploce pmicidio hanno considerato le armi come vere, e a buon ragione oserei dire
 
Riguardo il tema della difesa personale, ho voluto un po fare il processo al contrario, e ho interrogato all' IA su quali siano stati i casi di legittima difesa accertati in italia, e mi è uscito questo:

1. Il caso Makka Sulaev (Giugno 2026)
A Nizza Monferrato, la giovane ventenne Makka Sulaev è stata assolta in appello per legittima difesa. [1]
  • I fatti: Nel marzo 2024, la ragazza aveva colpito mortalmente il padre con due coltellate nel corso dell'ennesima e violenta lite familiare, intervenendo per difendere la madre. [1]
  • La decisione: La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la condanna di primo grado (9 anni e 4 mesi), riconoscendo la sussistenza di un eccesso colposo incolpevole in legittima difesa dovuto al grave turbamento e al contesto continuo di abusi domestici. [1, 2]

2. Il caso Alex Cotoia / Pompa (Sentenza definitiva Ottobre 2025)
Uno dei casi giudiziari più noti e travagliati in Italia si è concluso con l'assoluzione definitiva per il giovane di Collegno. [1]
  • I fatti: Nel 2020, il diciannovenne aveva accoltellato a morte il padre per proteggere se stesso e la madre dall'ennesima aggressione fisica violenta di quest'ultimo. [1]
  • La decisione: Dopo sei gradi di giudizio e un rinvio della Cassazione, la Corte d'Assise d'Appello di Torino (e successivamente la Cassazione a inizio 2026) ha confermato che si trattò di piena e legittima difesa di fronte a un pericolo attuale e non altrimenti evitabile. [1, 2, 3]

3. Il caso Rovigo (Novembre 2025)
Un esempio di applicazione diretta della riforma sulla legittima difesa domiciliare (Legge 36/2019). [1]
  • I fatti: Un uomo di 68 anni ha sparato e colpito un ladro che si era introdotto di notte all'interno della sua abitazione.
  • La decisione: La Procura della Repubblica ha deciso di non iscrivere l'uomo nel registro degli indagati, applicando i nuovi indirizzi normativi. È stato riconosciuto che l'intrusione notturna violenta faceva scattare la presunzione di proporzionalità prevista dalla legge, escludendo profili di reato immediati. [1]



4. Il caso Emanuele Di Caterino (Gennaio 2026)
La Corte d'Appello di Napoli ha emesso una sentenza di assoluzione per legittima difesa per un caso di omicidio risalente al 2013. [1]
  • I fatti: Durante una violenta rissa tra giovanissimi ad Aversa, un ragazzo (all'epoca sedicenne) accoltellò mortalmente il tredicenne Emanuele Di Caterino. [1]
  • La decisione: A distanza di quasi 13 anni e dopo diversi passaggi procedurali, i giudici d'appello hanno assolto definitivamente l'imputato (oggi 29enne), accertando che l'azione violenta fu una reazione proporzionata e necessaria per salvarsi da un'aggressione di gruppo imminente e pericolosa. [1, 2]

5. Il caso di Genova (Inizio 2026)
Un caso tipico di violenza domestica e strisce di abusi continuativi dove l'azione reattiva è stata considerata scriminata. [1]
  • I fatti: Una donna di 41 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una violenta lite tra le mura di casa.
  • La decisione: Gli accertamenti investigativi della Polizia di Stato hanno evidenziato che l'uomo aveva aggredito e minacciato pesantemente per primo la compagna. L'autorità giudiziaria ha ridefinito la posizione della donna, riconoscendo che ha colpito l'uomo esclusivamente per difendere la propria incolumità fisica da un pericolo attuale. [1]

Non ho voluto interrogare oltre l'ia, e non so se sia un caso o meno, ma 3 su 5 casi proposti, si tratta di legittima difesa riconosciuta a seguito di situazioni sviluppate all' interno del nucleo familiare, quindi la figlia/o che uccide il padre violento, la convivente che si difende dall' aggressione del proprio convivente etc, mentre solo uno è un caso che riguarda l'infrazione da parte di ladri, e se non ricordo male il caso di Rovigo è anche abbastanza famoso perchè se ne parlò anche in tv.

Praticamente si tratta davvero di un caso limite, si potrebbe considerare quasi un caso studio perchè:

1) E' lui che si accorge di avere i ladri in casa e li intima addirittura di andarsene e gli comunica di essere armato
2) Il ladro non desiste e aggredisce l'anziano
3) l'anziano mira e spara alle parti non vitali, riconoscendo all' anziano una azione di fuoco circoscritta, mirata e proporzionata.

Insomma è una dinamica lineare e limpida in cui è il proprietario ad accorgersi dell' infrazione, e ha tutto il tempo di prepararsi, cosa più unica che rara.

Ora, secondo me sia questo, sia il caso di Roggero sono due casi limite che potremmo mettere ai due opposti, ma capite che all' interno di questi due opposti ci possono essere centinaia di migliaia di situazioni diverse, che a mio avviso sono si normate ma a favore degli aggressori.
 
Ultima modifica:
Tu stai parlando di cattivi investimenti, l'essersi fidati delle persone sbagliate.
No, io ti sto parlando di gente che coscientemente ha rubato i risparmi di una vita a migliaia di gente truccando i bilanci della propria azienda oppure non pagando il personale, i fornitori ecc.

Per la truffa aggravata e associazioni a delinquere ci sono le leggi apposta.
Anche per le rapine, furti, scippi, legittima difesa ecc. ci sono leggi apposta!

Ti sto dicendo di non tutelare i ladri a mano armata, non di lanciare una bomba atomica contro l'Argentina per la questione dei Bond.
Cosa c'entra l'Argentina? :asd:
Casomai la bomba dovresti lanciarla sulle banche che hanno fatto comprare i bond argentini sapendo che erano spazzatura.
Così come Tanzi sapeva benissimo che stava inculando migliaia di risparmiatori quando truccava i bilanci di Parmalat.
E così come la Santanché sapeva benissimo che stava mettendo nella merda numerose picole e medie aziende a cui ha rubato la merce, perché prendere qualcosa che non è tuo e non pagarla significa rubare...anche se lo fai senza puntare una pistola!
Quindi torno a chiederti: se i titolari di AT&B sparassero in fronte alla Santanché e venissero, giustamente a mio parere, condannati, rappresenterebbe comunque un precedente pericoloso?
 
Ultima modifica da un moderatore:
No, io ti sto parlando di gente che coscientemente ha rubato i risparmi di una vita a migliaia di gente truccando i bilanci della propria azienda oppure non pagando il personale, i fornitori ecc.


Anche per le rapine, furti, scippi, legittima difesa ecc. ci sono leggi apposta!


Cosa c'entra l'Argentina? :asd:
Casomai la bomba dovresti lanciarla sulle banche che hanno fatto comprare i bond argentini sapendo che erano spazzatura.
Così come Tanzi sapeva benissimo che stava inculando migliaia di risparmiatori quando truccava i bilanci di Parmalat.
E così come la Santanché sapeva benissimo che stava mettendo nella merda numerose picole e medie aziende a cui ha rubato la merce, perché prendere qualcosa che non è tuo e non pagarla significa rubare...anche se lo fai senza puntare una pistola!
Quindi torno a chiederti: se i titolari di AT&B sparassero in fronte alla Santanché e venissero, giustamente a mio parere, condannati, rappresenterebbe comunque un precedente pericoloso?
Ma perchè metti a paragone reati diversi?

Perchè paragoni la truffa aggravata, con rapina con percosse?

Con questo non do ragione al 100 % al gioielliere, sia chiaro, ma capisco il suo stato di profonda paura e disperazione che aveva all'epoca del fatto.
 
Ma perchè metti a paragone reati diversi?

Perchè paragoni la truffa aggravata, con rapina con percosse?

Con questo non do ragione al 100 % al gioielliere, sia chiaro, ma capisco il suo stato di profonda paura e disperazione che aveva all'epoca del fatto.
Tu hai scritto
La legge però dice anche che è vietato rubare e picchiare.
precisando che
Potrei pure capire un povero disgraziato che ruba per fame al supermercato, ma non chi commette questo tipo di furti di gran valore. Basta portare via da una gioielleria poche cose di valore, per fare un danno di centinaia di migliaia di euro e finire fallito (e pieno di debiti).
Che è esattamente quello che ha fatto Santanché non pagando i fornitori (quindi rubando la loro merce).
Anche io posso comprendere la sua esasperazione, ma non comprendo la sua reazione e ancora meno la reazione del governo nel voler far passare questo gesto come legittimo, non giustificabile ma legittimo!
Allo stesso modo comprendo anche la frustrazione dei titolari di AT&B che per la merce rubata da Santanché sono andati in crisi finanziaria, ma non comprenderei una loro eventuale reazione come quella di Roggero.
 
Ultima modifica:
Tu hai scritto

precisando che

Che è esattamente quello che ha fatto Santanché non pagando i fornitori (quindi rubando la loro merce).
Lì c'è sopratutto da chiedersi perchè quel personaggio era in politica....

Ma entrava in casa o nei negozi estorcendo denaro con violenza?
 
Lì c'è sopratutto da chiedersi perchè quel personaggio era in politica....

Ma entrava in casa o nei negozi estorcendo denaro con violenza?
Se mi mandi sul lastrico che differenza fa se lo fai entrando nel negozio oppure facendoti consegnare la merce e poi non pagarla?
 
no, non siamo tutti d'accordo perché se ti minacciano di morte e poi si rendono conto di essersi fatti vedere in faccia non posso essere certo che siano usciti per scappare e non per andare a prendere armi per farmi secco senza problemi
si, ma la legge in qualche punto deve mettere un limite tra cosa è legittima difesa e cosa no. Con questo ragionamento potresti andare ad inseguire i ladri fino a casa loro ed ammazzarli. Sarebbe come dire che se un persona ti ha derubato, allora è un tuo diritto ucciderlo senza limiti di tempo e spazio

Se i ladri sono scappati ed hai paura che tornino, la cosa migliore ed anche più sicura per la propria incolumità è chiudersi in casa/negozio e chiamare la polizia
 
Che c'è un'aggressione fisica di mezzo forse?
E questa sarà un'aggravante che comporterà una pena più severa, ma con o senza quest'aggravante il risultato non cambia: mi hai mandato sul lastrico rubando la mia merce.
 
E questa sarà un'aggravante che comporterà una pena più severa, ma con o senza quest'aggravante il risultato non cambia: mi hai mandato sul lastrico rubando la mia merce.
ma come si fa a dire sta cosa dai, ci vuole onestà intellettuale
le vittime di aggressioni fisiche (oltre ai danni fisici), spesso finiscono per cadere in stati di depressione, si chiudono in casa per anni, alcune si tolgono pure la vita perché finiscono per avere paura di tutto
 
Visto e considerato che è tornata alla ribalta la difesa legittima, mi autoquoto perché ho già spiegato tutto ciò che c'era da spiegare. :asd:
Facciamo chiarezza sulla difesa legittima aka legittima difesa perché le ultime pagine sono piene di bestialità. :asd:

L’art. 52, comma 1, c.p. definisce la scriminante in ambito penale.
La legittima difesa richiede la presenza congiunta di quattro elementi: un’offesa ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa, tutti valutati con giudizio ex ante.
  • Per offesa ingiusta si intende un’aggressione o una minaccia di lesione a un diritto, personale o patrimoniale, che non trova giustificazione nell’ordinamento.
  • Il pericolo attuale è una situazione in cui l’offesa non è solo astrattamente possibile in futuro, ma è in corso o imminente, tale che, se non si interviene, è ragionevole attendersi la lesione del diritto.Non basta un timore generico o ipotetico: il pericolo deve essere concreto e attuale, valutato alla luce delle circostanze percepibili dall’agente nel momento in cui reagisce.
  • La reazione difensiva deve essere necessaria, nel senso che non devono esistere, in concreto, alternative lecite e meno lesive per evitare l’offesa. Da qui deriva il criterio del “commodus discessus”: se l’aggredito può ragionevolmente sottrarsi al pericolo senza reagire in modo lesivo (ad esempio allontanandosi o chiedendo aiuto), la legittima difesa non è riconosciuta.
  • La proporzione richiede un equilibrio tra il male minacciato e quello arrecato con la reazione difensiva. La valutazione è condotta ex ante, tenendo conto delle condizioni concrete in cui l’agente ha agito e delle alternative realisticamente disponibili.
La giurisprudenza esclude la legittima difesa quando la reazione è manifestamente sproporzionata, come nei casi in cui, dopo una lite, qualcuno investe deliberatamente con l’auto l’altra persona, o quando l’aggressione è già cessata e la vittima viene colpita ripetutamente mentre è in fuga e ormai inerme.

Diversa è la difesa domiciliare, disciplinata dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p., che introduce una tutela rafforzata in presenza di violazione di domicilio o di luoghi equiparati (compresi quelli dove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale).

Perché operi questa disciplina, occorre che:
  • vi sia una violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p.;
  • la persona che reagisce sia legittimamente presente nel luogo;
  • venga utilizzata un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo.
Lo scopo è difendere l’incolumità propria o altrui oppure, quanto ai beni, difendere il patrimonio in presenza di mancata desistenza dell’aggressore e di un pericolo di aggressione personale.
In questo contesto, l’uso dell’arma è considerato presuntivamente proporzionato, ma la Cassazione precisa che restano necessari un pericolo di offesa (attuale per l’incolumità, concreto per il pericolo di aggressione personale) e la necessità dell’uso dell’arma, cioè l’assenza di alternative meno lesive ma efficaci.

La difesa domiciliare ha un importante limite territoriale: la condotta deve avvenire all’interno del domicilio o dei luoghi equiparati.
Non è coperta, ad esempio, la condotta di chi, all’esterno dell’abitazione o dell’esercizio, usa l’arma per inseguire o mettere in fuga i ladri: in tali casi può operare solo la disciplina generale del comma 1 dell’art. 52, con verifica piena di necessità e proporzione.

Il comma 4 dell’art. 52 c.p. prevede che agisce sempre in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, da una o più persone, all’interno dei luoghi tutelati (domicilio e luoghi equiparati, compresi quelli dove si svolge attività commerciale, professionale o imprenditoriale).
Questa previsione rafforza la tutela in caso di intrusione violenta o minacciosa, ma non elimina del tutto la necessità di verificare che l’azione difensiva sia effettivamente collegata allo scopo di respingere l’intrusione e non si trasformi in una reazione meramente punitiva o vendicativa.
Esempio pratico: in tema di difesa domiciliare, la Cassazione ha negato la scriminante a chi, potendo rimanere al sicuro in casa e chiamare le forze dell’ordine, è uscito armato per affrontare i ladri: in quel caso è mancato il requisito della necessità, perché l’agente si è volontariamente esposto al pericolo invece di evitarlo.

L’eccesso colposo è disciplinato dall’art. 55, comma 1, c.p., che prevede l’applicazione delle norme sui delitti colposi quando si superano colposamente i limiti delle cause di giustificazione.
La legge n. 36/2019 ha introdotto il comma 2 dell’art. 55 c.p., che stabilisce che, nei casi di difesa domiciliare (commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p.), la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità ha agito:
  • in condizioni di minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.); oppure
  • in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
La Cassazione ha chiarito che questa disposizione non introduce una nuova scriminante autonoma, ma una causa di non punibilità interna all’ambito della legittima difesa domiciliare: il fatto resta tipico e antigiuridico, ma l’agente non è punibile se l’eccesso è riconducibile alle condizioni indicate (minorata difesa o grave turbamento) e se la reazione è diretta alla salvaguardia dell’incolumità, non solo alla protezione dei beni.

Lo stato di grave turbamento è uno stato emotivo intenso, da accertare tramite elementi esterni (condizioni del luogo, del tempo, del soggetto, modalità dell’aggressione), e deve essere causalmente collegato alla situazione di pericolo in atto: non basta un generico nervosismo o agitazione.

La legittima difesa putativa si ha quando l’agente, per errore ragionevole, ritiene di trovarsi in una situazione che giustificherebbe la difesa, mentre in realtà mancano uno o più presupposti oggettivi (ad esempio il pericolo attuale).

La Cassazione è particolarmente rigorosa nel pretendere che l’errore sia scusabile, cioè giustificato dalle circostanze concrete: non è sufficiente un generico stato di agitazione se l’aggressione è ormai cessata o se la vittima è in fuga e inerme.
La scriminante è inoltre esclusa quando la reazione assume carattere di ritorsione o vendetta, e non è più funzionale a impedire o respingere l’offesa.
Parimenti, non può invocare la legittima difesa chi si è volontariamente posto in una situazione di pericolo che avrebbe potuto evitare (ad esempio uscendo dal luogo sicuro per affrontare l’aggressore armato), perché in tal caso difettano i requisiti di necessità e spesso anche di proporzione.

Sul piano civile, l’art. 2044 c.c. esclude la responsabilità per danno quando il fatto è commesso in stato di legittima difesa stabilendo che non è responsabile chi cagiona un danno in stato di legittima difesa nei limiti in cui tale stato è riconosciuto secondo l’art. 52 c.p.
Quando invece si configura un eccesso colposo in contesto di difesa domiciliare non punibile ex art. 55, comma 2, c.p., la responsabilità civile può permanere, seppure nella forma attenuata dell’indennizzo, secondo l’interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla riforma del 2019.
 
ma come si fa a dire sta cosa dai, ci vuole onestà intellettuale
le vittime di aggressioni fisiche (oltre ai danni fisici), spesso finiscono per cadere in stati di depressione, si chiudono in casa per anni, alcune si tolgono pure la vita perché finiscono per avere paura di tutto
Senti, un mio carissimo amico a cui sono stati portati via i risparmi di una vita e si è ritrovato con il culo per terra non ha retto e si è tolto la vita lasciando una moglie e due figli. Pensa al trauma della moglie e dei figli che lo hanno trovato appeso in casa!!!
È intellettualmente disonesto pensare che i "danni" possa averli solo chi subisce violenza fisica oppure si vede una pistola puntata alla testa!
 
Io penso che Mario sia andato oltre alla legittima difesa ma ha tutte le giustificazioni di questo mondo per averlo fatto e deve essere graziato. È per queste faccende che bisogna scendere in piazza a farsi sentire.
 
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