No, non basta una siepe, deve essere completamente recintato.
Qui i dettagli nello specifico:
Cosa si intende per fondo chiuso?
È la
legge 157 del 1992 a specificarlo: nell’
art. 15 co. 8 si definisce chiuso il fondo completamente recintato (con muro, rete metallica
o altro mezzo idoneo) per un’altezza non inferiore ad 1 metro e 20 centimetri. Si considera chiuso anche il fondo circondato da corsi d’acqua larghi e profondi rispettivamente almeno 3 e 1,5 metri.
La chiusura del fondo va segnalata alle autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla legge della Regione in cui si trova il fondo.
Si può altresì impedire l’accesso dei cacciatori sul proprio fondo se in questo siano in atto colture che possono essere danneggiate. Il c
omma 7 dell’art. 15 della legge 157/1992 considera come tali:
- i terreni con coltivazioni erbacee da seme;
- i frutteti specializzati;
- i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;
- i terreni coltivati a soia, riso e mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
In ogni caso si può richiedere, l’esclusione del proprio fondo dal libero accesso ai cacciatori per l’esercizio dell’attività venatoria, purché l’istanza motivata sia presentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio della regione.
A norma di legge,
la richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria.