C’è molto da dire, spiegare e precisare sull’apologia del fascismo. In estrema sintesi: il reato di apologia del fascismo postula una condotta di propaganda ed esaltazione in concreto idonea a procurare adesioni e consensi funzionali alla ricostituzione del disciolto partito fascista.
Qualche esempio:
Fanpage che parla di fascismo è come Byoblu che parla di vaccini: cumulo di fesserie per guadagnare tramite clickbait e disinformazione per allocchi che non hanno alcuna voglia di informarsi correttamente.
Andiamo per ordine:
Disposizioni finali della Costituzione, art. 12 comma 1: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.
La Legge Scelba ha dato attuazione al principio astratto.
La Corte di Cassazione ha precisato che: "
In tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista, non è vietata la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propri solo alcuni punti programmatici di quel partito e non la sua intera ideologia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del reato nella semplice presenza, nello statuto e nel programma di una associazione privata, della dottrina del corporativismo, accanto alla promozione di un modello di repubblica presidenziale e a principi di salvaguardia delle libertà e rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale)": Cassazione penale, sez. I, 15/03/2022, n. 28565.
Sul saluto romano si sono pronunciate addirittura le sezioni unite per comporre un contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni semplici.
“
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall'art. 5 l. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, comma 2, c.p. (già art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654).”
Tradotto: le sezioni unite, in definitiva, hanno affermato che la condotta, tenuta nel corso di una
pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” può integrare entrambe le norme incriminatrici.
Più precisamente:
- può integrare il delitto previsto dall'art. 5 della Legge Scelba, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. fin. Cost.
- può integrare anche il delitto, di pericolo astratto, previsto dall'art. 2, Legge Mancino, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, comma 2, c.p. (già art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654).
In conclusione: lo scoop spazzatura clickbait di Fanpage
non prova nulla né a livello di diritto costituzionale né di diritto penale, se non che ci sono degli idioti che,
in privato, si credono (neo)fascisti. FDI
non può in alcun modo essere paragonato al disciolto PNF sia perché partecipa alle elezioni democratiche, sia perché non attua politiche tipiche del PNF.