Il concorso esterno in associazione oppure in quella specificatamente mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente, per tale dovendosi intendere quello nel quale l'agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica, mantenerla volontariamente, rimuoverla, provocando, in quest'ultima ipotesi, la riespansione del bene giuridico compresso. Nel caso dei reati previsti dagli art. 110, 416 c.p. oppure 110, e 416 bis c.p., le suddette caratteristiche sussistono nella condotta di colui che, come nella specie, favorisce un accordo che sa e vuole, sotto un profilo di causalità necessaria, produttivo di effetti di conservazione e/o rafforzamento per il sodalizio. Tale accordo integra esso stesso il momento consumativo del reato, se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti innanzi detti, valutabili alla stregua di parametri obiettivi ex post (confermata, nella specie, la responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti dell'imputato che, avvalendosi dei pregressi rapporti personali allacciati con esponenti mafiosi, aveva favorito un accordo serio ed affidabile tra boss mafiosi e un soggetto terzo, consistente nella corresponsione di denaro da parte del terzo in cambio di una complessiva protezione personale ed economica).