4. A decorrere dal 30 giugno 2014,
i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso ((carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate)); tale obbligo
non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231. (20) (45)
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con
una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto
obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del
pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al
presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in
materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima
legge n.
689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata
commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata
legge n. 689 del
1981.
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)
www.normattiva.it